Art. 13.
(Importazione).

      1. L'importazione di prodotti erboristici preconfezionati dagli Stati non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.
      2. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.